INL: tracciabilità della retribuzione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 473/2021 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 1, comma 913, della L. n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, ad opera del datore di lavoro, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, nonostante il lavoratore dichiari di non aver ricevuto alcun compenso in contanti.
L’Ispettorato chiarisce che, in senso analogo a quanto disposto dal comma 912 della legge sopra menzionata secondo cui “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”, non si può considerare rilevante la dichiarazione del lavoratore ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
Il legislatore ha introdotto una serie di strumenti ai fini del pagamento delle retribuzioni tali da fornire prova del loro utilizzo, pertanto, come già sottolineato in altre note (cfr. n. 4538/2018, n. 5828/2018, n. 7369/2018) l’osservanza dell’obbligo normativo è strettamente connesso con l’effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e della loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.
E questo in particolar modo per quei mezzi di pagamento che sono stati ritenuti comunque idonei ad assolvere alla funzione antielusiva della norma sebbene non previsti esplicitamente, come per esempio il pagamento in contanti presso lo sportello bancario. Per le stesse ragioni sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di conservare la documentazione attestante il pagamento, anche nei casi di versamenti avvenuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore ma non collegata ad un IBAN, proprio per garantire la tracciabilità anche attraverso l’esibizione agli organi di vigilanza.
Nei casi di dubbia corresponsione della retribuzione, attraverso gli strumenti previsti, permane in capo al personale ispettivo la facoltà di attivare le procedure di verifica presso gli istituti di credito, a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere che il pagamento sia avvenuto in contanti e la conseguente fattispecie di illecito prevista dalla norma.
Fonte: INL
INL: tracciabilità della retribuzione

