Inl: organo competente per i ricorsi su accertamento in materia di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2016 de 10 ottobre 2022, fornisce chiarimenti in merito all’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 avverso atti di accertamento adottati nei confronti di datori di lavoro che occupano personale impegnato in ambiti provinciali diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo.
L’INL, nella suddetta nota, specifica che in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso bisogna far riferimento alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro all’interno dell’ambito territoriale in cui è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare. Ciò sulla base dei presupposti che seguono:
- necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni;
- l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Infine, l’INL specifica che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), non appena riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.
Inl: organo competente per i ricorsi su accertamento in materia di lavoro.

