19 Maggio 2024

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Dimissioni e indennità sostitutiva, Ordinanza della Corte di Cassazione

Se il dipendente dà le dimissioni non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6782 del 14 marzo.

Nel caso al centro del contenzioso, la dipendente aveva dato le dimissioni con preavviso, ma il datore di lavoro aveva rinunciato alla prestazione lavorativa del periodo indicato.

La dipendente aveva quindi richiesto giudizialmente il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte di Appello accoglieva inizialmente la richiesta con l’obbligo per il datore a corrispondere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che le sarebbe spettata durante  il periodo di preavviso.

L’Ordinanza sull’indennità sostitutiva

La Società ricorreva quindi al giudizio della Cassazione e la Corte ne accoglieva il ricorso.

In primo luogo, secondo quanto già espresso con pronunce precedenti, la Cassazione ha ricordato l’efficacia obbligatoria del preavviso.

Se una delle due parti recede dal rapporto con effetto immediato, l’unico obbligo che ha è quello di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso all’altra parte.

Da quest’affermazione deriva che la parte non recedente, in questo caso il datore di lavoro, non ha obblighi e non deve nulla alla controparte.

Nel caso specifico l’ex dipendente non può vantare alcun diritto in merito alla prosecuzione del rapporto fino al termine del preavviso.  Non può sorgere il diritto al conseguimento dell’indennità. 

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