Indennità di maternità: sospensione contributiva non osta all’erogazione. Con messaggio n. 3030/2020 l’INPS fornisce chiarimenti relativi al congedo di maternità o paternità in favore di lavoratori autonomi che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo determinato dai Decreti Cura Italia e Rilancio per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La regola prevede che qualora non venga effettuato il versamento dei contributi dovuti durante il periodo indennizzabile, la tutela di maternità/paternità non debba essere riconosciuta al richiedente.
L’istituto precisa che, vista la situazione di particolare emergenza, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.
Il soggetto richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine del periodo di sospensione, i soggetti beneficiari delle indennità in oggetto dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
In assenza di tale regolarizzazione le Strutture territorialmente competenti provvederanno ad attivarsi per il recupero degli importi erogati indebitamente.
Fonte: INPS
Indennità di maternità: sospensione contributiva non osta all’erogazione

