Lo ha reso noto l’Istituto con la circolare n. 28 del 20 settembre di seguito alle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea. Nel comunicato si legge che “per effetto di tale variazione “i piani di ammortamento relativi a istanza di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%”.
Nessuna modifica è prevista invece per i piani presentati prima della data in questione, per i quali si dispone l’applicazione del tasso precedentemente in vigore.
Novità in tema di sanzioni civili
“Per quanto concerne le sanzioni civili, in conformità di quanto sancito all’interno dell’articolo 116 della Legge 23 dicembre del 2000, n. 388, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi, il datore sarà tenuto al pagamento di una sanzione pari “al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti”, ossia al 9,15%”.
La sanzione può essere ridimensionata al 3,65% nel caso in cui il soggetto interessato denuncia spontaneamente la propria posizione debitoria ancor prima della contestazione da parte dagli enti impositori e purché la stessa sia pagata in un’unica soluzione.
In caso di evasione o omissione di dichiarazioni obbligatorie, se la denuncia è effettuata autonomamente e il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni, la sanzione sarà pari al tasso di interesse previsto del 3,65% aumentato di 5,5 punti (quindi pari al 9,15%).
Se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla denuncia, la maggiorazione sarà di 7,5 punti (ossia pari all’11,5%).
Per quanto concerne le ipotesi residuali, la sanzione non potrà in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti.
L’Istituto precisa infine “la possibilità per le aziende interessate da procedure concorsuali di ottenere una riduzione delle sanzioni ad un tasso annuo non al di sotto a quello degli interessi legali, a condizione che vengano corrisposti integralmente i contributi e le spese”.