INAIL: Copertura assicurativa riders. L’INAIL ha provveduto a pubblicare le prime istruzione operative necessarie per la corretta applicazione delle nuove disposizioni, introdotte dall’art.1 del decreto-legge n. 101/2019, che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’uso di velocipedi o veicoli a motore.
Il committente, cioè la società di delivery, se non già titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale Inail, deve trasmettere all’istituto la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo della del premio assicurativo.
Qualora, invece, l’impresa sia in possesso di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni che variano la natura del rischio, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
La violazione dei termini configura una evasione dell’obbligo assicurativo con applicazione delle sanzioni civili.
Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare il tipo di mansione svolta e il mezzo utilizzati dai lavoratori autonomi, in quanto la voce di rischio può variare.
Nelle denunce dovrà essere indicata la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa le modalità a piedi.
L’attività esercitata da tali lavoratori autonomi viene identificata con la voce 0721, delle Nuove Tariffe dei premi Inail, in cui rientra specificatamente “Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante”, nel cui ambito rientra anche la consegna effettuata senza mezzi.
Ai fini del calcolo dell’importo si tiene conto nel rischio dell’attività svolta e si assume come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera, pari per l’anno 2019 a 48,74€, annualmente rivalutata. Il premio è posto a totale carico dell’azienda delivery e deve essere versato anticipatamente.
L’impresa di delivery che utilizza anche la piattaforma digitaleha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
INAIL: Copertura assicurativa riders
Fonte: Inail

