La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27768 del 02/10/2023, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con un atto privo dell’indicazione delle assenze, nei casi in cui il datore di lavoro non ha specificato le ragioni del recesso a fronte della richiesta del dipendente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello dichiarava inefficacie il licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto per sommatoria alla luce “dell’estrema genericità, indeterminatezza e indeterminabilità del contenuto e delle motivazioni” dell’atto con cui era stato intimato il recesso e a fronte dell’omissione da parte del datore di lavoro di comunicare le ragioni del recesso richieste dal lavoratore.
La Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici di merito hanno aderito al principio secondo il quale nel caso in cui l’atto di intimazione del recesso “non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore […] ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento”. La mancata ottemperanza di tale richiesta, con le modalità e nei tempi di legge, comporta l’illegittimità del licenziamento intimato.
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di comporto per sommatoria, il suddetto principio risulta ancora più corretto date le difficoltà di individuare sia il numero delle assenze che l’arco temporale di riferimento.
Gli Ermellini, inoltre, hanno rilevato che le regole sancite dall’art. 2,co.2 L. n. 604 del 1966 (modificato dalla L. n. 108 del 1990, articolo 2) relative alla forme dell’atto e alla comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche nei licenziamenti per superamento del periodo di comporto, data l’assenza di norme speciali al riguardo dettate dall’art. 2110 c.c.
Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto in assenza dell’indicazione delle assenze.

