Il reddito accertato dalle Entrate non allunga la prescrizione. L’accertamento di un reddito superiore da parte dell’Agenzia delle Entrate è ininfluente ai fini della prescrizione dei correlati contributi previdenziali.
È il caso di un controllo effettuato d’ufficio dall’AdE in relazione ad un lavoratore autonomo che non ha dichiarato un reddito relativo ad un anno precedente. A seguito dell’aggiornamento di cui sopra, l’Inps avanzava pretesa sui contributi a percentuale da versare alla gestione autonomi, sostenendo che il diritto alla richiesta era sorto quando l’Agenzia ha scoperto il reddito non dichiarato.
Con ordinanza 22084/2021 del 2 agosto 2021, la Corte di Cassazione, anche facendo leva su alcuni precedenti, precisa che il diritto dell’Istituto previdenziale viene a generarsi nel momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati.
Nel dettaglio Il “fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex articolo 1, comma 4, della legge 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento”.
In base a tale pronuncia e poiché la prescrizione, dunque, non decorre da quando il reddito è stato accertato dall’Agenzia bensì da quando i contributi effettivamente erano dovuti, nel caso oggetto di discussione i termini di prescrizione risultavano già decorsi; ciò che ne consegue è l’impossibilità di pretendere quanto omesso.
Fonte: Corte di Cassazione
Il reddito accertato dalle Entrate non allunga la prescrizione

