Il pasticcio Inps sulla sospensione dei contributi: la doppia circolare e i dubbi rimasti

Il pasticcio è servito! Con la circolare 129 del 13 novembre 2020 relativa alla sospensione dei contributi in scadenza al 16/11, l’Istituto sostituisce le istruzioni fornite 24 ore prima con la circolare 128 del 12 novembre, prontamente resa non consultabile sul sito Inps dell’Istituto. La necessità di emettere in così breve tempo una nuova circolare, in molte parti sovrapponibile con la precedente, deriva da alcune imprecisioni contenute nella circolare originaria. Ad avviso di chi scrive, rimangono ancora dei dubbi sulla corretta interpretazione della norma, in particolare sull’individuazione dei datori di lavoro interessati, che appare difforme rispetto alla norma di legge. Prima di arrivare a trattare questo punto, permettete di fare un po’ di cronaca di un giorno di ordinaria follia interpretativa.

La nuova circolare arriva dopo una giornata in cui aziende e consulenti si sono affannati nel tentativo di interpretare le disposizioni dell’Istituto, che apparivano fin da subito contrastanti con quelle delle norme di rifermento. 

In primo luogo, non apparivano in linea con le disposizioni del decreto legge 149/2020, le indicazioni relative al requisito territoriale per le attività ricadenti tra quelle elencate all’allegato 2 del predetto decreto. Nella circolare n. 128/2020 successivamente sostituita, l’Istituto aveva, infatti, chiarito che rientravano tra i destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, anche i datori di lavoro privati, aventi attività prevalente tra quelle di cui all’allegato 2, con sede operativa ubicata non solo nella cd. Zona rossa(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano), ma anche nella c.d. Zona arancione (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia)

Con uno slancio di generosità, quindi, l’Istituto aveva inserito tra queste attività anche quelle esercitate in quest’ultima zona, con tanto di elenco delle Regioni coinvolte.  Con la nuova circolare 129, invece, l’indicazione diventa aderente con il testo del decreto, per cui solo le attività esercitate in zona rossa possono accedere la beneficio. Appare evidente come questo chiarimento arrivi in netto ritardo, rendendo necessario un rifacimento del modello F24 per quei datori di lavoro in precedenza inclusi dall’Istituto nel campo applicativo della misura,  con conseguente aggravio amministrativo per le aziende e i loro consulenti.

In secondo luogo, non appariva chiaro nella originaria circolare, sempre con riferimento al requisito territoriale, l’indicazione per cui potevano essere accedere alla sospensione i “datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa”(cfr. circolare Inps 128/2020). 

L’indicazione sede operativa aveva lasciato molti perplessi, in quanto la norma dell’art. 11 comma 2 parla di sede produttiva od operativa, termini che dovrebbero essere assolutamente familiari all’Istituto. Anche su questo punto la circolare 129 interviene, allineando l’indicazione al testo di legge, pertanto leggiamo nella circolare in vigore: […] sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare.”

Però l’istituto non poteva lasciarci senza un’ulteriore sorpresa, che apre un nuovo fronte di contrasto interpretativo. La sospensione, secondo l’interpretazione dell’Istituto, si applica solo in relazione ai dipendenti occupati nelle aree colpite dall’emergenza (c.d. zona rossa).  Quindi chi esercita una delle attività indicate all’allegato due e ha più sedi, sia in zona rossa che in altre in zone (arancione o gialla) gode della sospensione esclusivamente per i dipendenti che operano nella zona rossa. Tale interpretazione, ad avviso di chi scrive, non è in linea con il dettato della norma; il comma 2 dell’art. 11, infatti parla di datori di lavoro privati che abbiano sede produttiva od operativa nei territori oggetto dell’emergenza, lasciando intendere che basta avere una di queste diramazioni territoriali nell’area interessata per godere della sospensione per l’intera azienda.

A sostegno della Sua tesi l’Istituto propone l’interpretazione per analogia con le abrogate disposizioni dell’art. 5 del decreto legge 9/2020 entrato in vigore il 2 marzo 2020, quando la diffusione dello stato emergenziale era appena agli inizi. Tale interpretazione analogica appare, però, azzardata in quanto le disposizioni del decreto legge 9/2020, facendo pur sempre riferimento a una sospensione contributiva, agiva in un contesto in cui l’emergenza epidemiologica era rilegata a un ambito territoriale molto limitato, situazione che ha avuto l’evoluzione che tutti conosciamo.

Nulla muta con la circolare 129 rispetto a quanto indicato in precedenza, invece, per la sospensione relativa ai datori di lavoro che esercitano attività un’attività tra quelle elencate all’Allegato 1.

La Redazione

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