Il licenziamento orale non costituisce prova della cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza 149/2021 della corte di Cassazione, ha affermato che ai fini di provare il licenziamento non è sufficiente la mera interruzione della prestazione lavorativa ma occorre fornire prova documentale che la cessazione sia avvenuta per volontà datoriale.
L’organo ci tiene a precisare che il solo licenziamento orale non costituisce prova idonea a dimostrare l’estromissione del lavoratore.
Nel caso in esame il lavoratore lamentava di essere stato licenziato verbalmente nel marzo del 2007 ma quanto da lui sostenuto venne smentito dalla prova dell’invio di una missiva dalla quale emergeva che il licenziamento era stato intimato con la lettera nel novembre del 2007 e che non era stata impugnata del lavoratore andando cosi a smentire quanto detto e sostenuto dal dipendente il quale fece affidamento sulla sola prova comunicata a voce.

