I rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro non sono imponibili. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23634 del 28 luglio 2022, ha comunicato che non è possibile tassare il rimborso spese avente funzione risarcitoria, in quanto diretto a ristorare il contribuente delle spese dallo stesso anticipate e dettagliate in modo analitico. La Cassazione ha quindi confermato che l’importo relativo al rimborso delle spese per il tragitto casa lavoro, parametrato al chilometraggio e non corrisposto in misura forfettaria, non deve essere tassato data la sua natura risarcitoria e non retributiva.
Nel caso di specie un medico specialista ambulatoriale ricorreva in giudizio avverso il diniego espresso dall’Ufficio finanziario a fronte della sua istanza di restituzione della ritenuta operata dall’ASL sulle spese di viaggio ogni mese rimborsate unitamente allo stipendio.
La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza, ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di Legittimità in forza secondo la quale, in tema di imposte, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono percepite a titolo di rimborso spese, avendo funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera. Inoltre, non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta in quanto la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato. Pertanto, il rimborso in questione aveva funzione essenzialmente risarcitoria, poiché diretto a ristorare il contribuente di spese vive da questi anticipate e analiticamente dettagliate.
Secondo i Giudici di legittimità tali rimborsi non possono essere determinati in modo forfetario, a pena di soggiacere alla loro piena imponibilità. Proprio su tali presupposti, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
I rimborsi spese per il tragitto casa-lavoro non sono imponibili.

