I protocolli anti-Covid sono aperti ad aggiornamenti. Nell’impianto normativo riguardante la predisposizione degli strumenti di prevenzione da infezione dovuta a Covid-19, una funzione importante la svolge il protocollo del 24 aprile 2020 dal quale non è possibile prescindere in sede di valutazione dei rischi.
L’importanza di tale protocollo trova la sua luce nell’assicurare la corretta dinamicità dell’iter sanitario da rispettare. Andando a considerare l’eventuale contagio da parte di un soggetto asintomatico o pre-sintomatico o in caso di trasferta di un lavoratore si evince la seguente situazione: nei primi due casi il rischio di contagio risulterà maggiormente elevato e sarà compito del datore di lavoro porre in essere le misure necessarie quali indicate nel paragrafo 2 del protocollo concernenti la misurazione della temperatura corporea.
Viene lasciata al datore di lavoro la possibilità di ricorrere all’utilizzo di test antigenici quale ulteriore salvaguardia del posto di lavoro.
In caso di trasferta del lavoratore, la misura del test antigenico risulterà essenziale al fine di scongiurare il possibile contagio.
Il nodo da sciogliere nell’eventualità analizzate riguarda la volontà di adesione del lavoratore all’effettuazione del test e quale comportamento il datore di lavoro dovrà adottare in simili evenienze. In questo caso potrà essere facoltà del datore, qualora si trovasse nell’impossibilità di adottare il lavoro agile, di interdire temporaneamente il dipendente.
I protocolli anti-Covid sono aperti ad aggiornamenti

