Contributo aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria prevista dal Fondo.
Con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023, l’Inps ha illustrato le modalità operative per il versamento da parte dei datori di lavoro della retribuzione ulteriore prevista per il personale dei servizi ambientali.
La fonte normativa è l’articolo 9, comma 4 del regolamento che istituisce il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito di settore.
L’istituto ricorda che a partire dal periodo di paga novembre 2023 i datori di lavoro sono chiamati a versare la contribuzione laddove occupino almeno un dipendente.
L’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45% per i datori che nel semestre occupino da uno a quindici dipendenti. L’aliquota passa allo 0,65% con più di quindici dipendenti.
L’Istituto elenca le contribuzioni ulteriori previste dal comma 4 dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, poi modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2023.
Le quote sono:
• versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
• versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022
Le contribuzioni sono destinate al finanziamento delle prestazioni integrative erogate dal Fondo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e al finanziamento delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

