Con la circolare n. 35 del 22 luglio l’INAIL aggiorna, con decorrenza 1° luglio 2026, il minimale e il massimale di rendita e ridetermina tutti i limiti di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi.
La circolare n. 35 del 2026 ridefinisce gli importi applicabili a dirigenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori sportivi, familiari dell’impresa familiare, tirocinanti, studenti e numerose altre categorie assicurate, fornendo le istruzioni operative per il corretto calcolo dei premi e delle regolazioni.
Un aggiornamento che interessa direttamente la gestione delle denunce assicurative e richiede un’attenta verifica delle basi imponibili utilizzate dal secondo semestre 2026.
Con la circolare n. 35 del 22 luglio 2026, l’INAIL recepisce la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, aggiornando, con decorrenza 1° luglio 2026, il minimale di rendita a 20.712,30 euro e il massimale di rendita a 38.465,70 euro. Dalla rivalutazione discende l’adeguamento di tutte le retribuzioni imponibili convenzionali utilizzate per il calcolo dei premi assicurativi delle diverse categorie di lavoratori assicurati.
Per i dirigenti, la retribuzione convenzionale viene rideterminata in 128,22 euro giornalieri e 3.205,48 euro mensili, mentre per i dirigenti con rapporto di lavoro part-time la retribuzione convenzionale oraria sale a 16,03 euro.
Minimali di rendita.
Per i lavoratori la cui base imponibile è parametrata al minimale di rendita, tra cui detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori socialmente utili, tirocinanti e giudici onorari, la retribuzione convenzionale viene fissata in 69,04 euro giornalieri e 1.726,03 euro mensili. Lo stesso importo viene assunto quale retribuzione di ragguaglio e rappresenta anche il nuovo limite minimo mensile previsto per i lavoratori parasubordinati, il cui limite massimo mensile viene invece aggiornato a 3.205,48 euro.

