I versamenti per il saldo delle imposte sui redditi per l’anno 2023 e per il primo acconto per l’anno 2024 dovranno essere perfezionati entro il 31 luglio 2024.
L’articolo 20 del Decreto legislativo 241/97 in conformità delle modifiche apportate dall’art.8 del D.Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti), conferisce a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
In precedenza, il termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti (a titolo di saldo e acconto) era previsto nel mese di novembre. A seguito della modifica, tale termine viene differito al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
Inoltre, per il pagamento delle rate mensili, tutti i contribuenti verranno assoggettati ad un’unica data di scadenza, precisamente, in corrispondenza del 16° giorno di ciascun mese.
Tali disposizioni dovranno applicarsi a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. (art. 8, co. 2, D.Lgs. 1/2024)
I contribuenti potranno versare in rate mensili le somme a titolo di acconto e di saldo delle imposte, tranne che per l’acconto di novembre che sarà versato in un’unica soluzione.
Si ricorda che gli importi scaturiti dalla dichiarazione dovranno essere versati secondo arrotondamento all’unità. Nel caso in cui si opti per la rateizzazione, trattandosi di importi indicati direttamente nel modello di pagamento, verrà osservata la regola dell’arrotondamento al centesimo. La rateizzazione degli importi consegue l’applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione dovevano essere effettuati il 1° luglio o, in alternativa, entro il 31 luglio 2024. Coloro che eseguono i versamenti entro il 30° giorno successivo ai termini di scadenza previsti dovranno osservare una maggiorazione delle somme dello 0,40%.
I soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che sono tenuti ad effettuare i versamenti entro il 1° luglio 2024 risultanti delle dichiarazioni (Redditi e IRAP), in base al disposto di cui all’art.37 del D.Lgs. 13/2024, se dichiaranti ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, potranno perfezionare i loro pagamenti entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate

