Fondo di garanzia e TFR: chiarimenti. L’INPS con il messaggio n.3854 del 24 ottobre del 2019 fornisce chiarimenti in merito alla documentazione da presentare per la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento dei TFR e dei crediti di lavoro in caso di datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale.
Si chiarisce che, contrariamente al passato, non è necessario presentare l’originale del titolo esecutivo in forza del quale si procede all’esecuzione forzata sul patrimonio del datore di lavoro, ma è sufficiente la copia conforme per l’esercizio dell’azione di surroga nei diritti del lavoratore. La conformità del titolo può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’istituto previa esibizione dell’originale, allegandolo alla domanda telematica.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, la stessa si estingue ma non i rapporti giuridici attivi e passivi, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
I soci sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione. In questi casi il lavoratore, per aver eccesso al Fondo di garanzia, deve aver preventivamente tentato l’esecuzione nei confronti di tutti i soci o nei confronti dei soci accomandatari.
Qualora dal bilancio finale di liquidazione risulti l’insufficienza delle garanzie patrimoniali le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
Fondo di garanzia e TFR: chiarimenti.
(Fonte:INPS)

