DVR in azienda: necessaria la valutazione rischio per la maternità. La corte di cassazione sez. penale 3, 27 settembre 2022, n. 36538 giudica sull’obbligo di valutare alcune tipologie di rischi a prescindere dal fatto che ci sia un rischio effettivo verso i lavoratori.
Nel caso specifico la corte conferma la sanzione di 1200€ al datore di lavoro, il quale non ha posto un DVR specifico ed adeguato per i casi di gravidanza.
I giudici specificano che il datore di lavoro deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli “ermellini” hanno anche specificato che queste regole valgono per quelle imprese con meno di 10 dipendenti che adottano il DVR semplificato. Il legislatore, inoltre, prevede espressamente la valutazione per le donne in stato di gravidanza una forte tutela per il periodo di gestazione e per quello di allattamento soprattutto da agenti chimici, art. 28 del TUSL.
DVR in azienda: necessaria la valutazione rischio per la maternità.

