Divieto di accesso alla mail del lavoratore. Nella recente newsletter 501 del 15 marzo, è stata pubblicata l’ordinanza n. 8 dell’11 gennaio 2023, all’interno della quale viene chiarito come non risulti ammissibile l’accesso alla posta elettronica di un ex collaboratore dell’azienda, neanche a fronte di esigenze processuali difensive nascenti dalla sussistenza di un contenzioso in atto.
Il caso affrontato dal Garante ha riguardato il sanzionamento di un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un membro della cooperativa, aveva deciso di mantenere attivo il suo account di posta elettronica, attraverso il quale prendeva visione del contenuto delle varie mail, alcune delle quali contenenti recapiti di altre aziende che la collaboratrice prima dell’interruzione del rapporto di lavoro aveva raccolto durante una fiera per conto dell’azienda per la quale lavorava.
Dopo l’interruzione della collaborazione, l’azienda, nel timore di perdere tali potenziali clienti decise di prendere visione del contenuto di tali comunicazioni.
Tuttavia, secondo il Garante, né l’esigenza commerciale di mantenere i rapporti con i clienti, né la necessità di difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento dei dati personali.
Divieto di accesso alla mail del lavoratore.

