Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022. Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante ‘’ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza’’ oltre a sancire la fine dello stato di emergenza il giorno 31 marzo 2022, stabilisce, tra le diverse disposizioni, nuove regole inerenti l’accesso ai luoghi di lavoro.
Dal 1° aprile è possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base, ottenibile con la vaccinazione, con la guarigione (con validità di sei mesi), oppure con tampone rapido o molecolare negativo (valido 48 ore nel primo caso e 72 ore nel secondo). Dal 1° maggio la certificazione verde base non dovrà più essere richiesta poiché ne verrà eliminato l’obbligo.
L’obbligo vaccinale resta in vigore fino al 15 giugno 2022 per il personale della polizia locale e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; per l’organico dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale; per il personale della scuola e del comparto sicurezza e del soccorso pubblico.
Resta invece in vigore l’obbligo di avvenuta vaccinazione per il personale sanitario e delle RSA fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’art.10 comma 2 del sopracitato Decreto Legge e l’allegato B dello stesso proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere nel settore privato al lavoro agile senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, e quindi usufruendo ancora di un regime semplificato.
Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022

