Agenzia entrate: chiarimenti regime forfettario

Agenzia entrate: chiarimenti regime forfettario: come noto, la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 così come modificata dalla legge n. 145 del 2018 con l’introduzione del regime forfettario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha previsto alcune cause ostative alla fruizione del regime forfettario stesso.

Nello specifico non possono avvalersi del regime forfettario i contribuenti che presentano, uno, dei seguenti requisiti:

  • “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”;
  • “i soggetti non residenti” con esclusione di quelli che sono residenti in uno stato aderente all’Unione Europea o in uno Stato aderente “all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”;
  • I soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di “fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili”;
  • Gli esercenti arti, professioni o attività d’impresa che partecipano, contemporaneamente, “all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni, a imprese familiari” o sono soci di società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • “Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta” ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività al termine del periodo di pratica obbligatoria per l’accesso alle professioni ordinamentali.

In merito al requisito ostativo, dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro con il medesimo committente, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 179/2019 ha chiarito che “la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta”.

Quindi, il contribuente che vorrà fruire del regime forfettario, se ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, potrà aderire al regime forfettario per il 2019.

Nel caso in cui, in corso dell’anno 2019, sarà accertata la sussistenza della prevalenza dell’attività esercitata nei confronti del datore di lavoro presso cui erano attivi precedenti rapporti di lavoro subordinato, il contribuente decadrà dal regime fiscale agevolato per l’anno fiscale 2020.

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