Per consentire ai contribuenti di effettuare correttamente i versamenti legati all’imposizione minima globale, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, con risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025, tre nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Ciascun codice corrisponde a una diversa tipologia di imposta prevista dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209:
- “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Tutti i codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando anche l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
Oltre ai codici tributo principali, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto anche specifici codici per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:
- “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Come per gli altri codici, anche questi devono essere riportati nel modello F24 nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
È inoltre necessario indicare, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, utilizzando sempre il formato “AAAA”.
Buon obbligo fiscale.
Leggi anche:

