Con circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, l’Inps comunica le nuove aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, che sono fissate come segue:
- per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è pari al 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è pari al 23,50%.
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.
Le suddette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Fonte: Inps