La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta sul tema dell’esonero contributivo biennale, con il parere n. 2 del 18 aprile 2016, risolvendo i dubbi interpretativi derivanti dalla previsione che nega il beneficio nel caso in cui il lavoratore sia stato già “oggetto” di precedente assunzione agevolata con esonero biennale o con quello triennale (ex L. 190/2014).
Secondo la Fondazione Studi, nello specifico, non è possibile godere del beneficio in commento solo se il datore di lavoro assume un lavoratore con il quale ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, fruendo dell’esonero biennale o triennale, anche se al momento della nuova assunzione siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016.
Per un maggiore approfondimento si rinvia al parere della Fondazione Studi.
Fonte: www.consulentidellavoro.it