27 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Ex detenuti e lavoro. È possibile il reinserimento sociale?

I precedenti penali dovrebbero essere causa di licenziamento anche se accaduti precedentemente all’assunzione? È corretto stigmatizzare gli ex detenuti anche se hanno espiato le loro colpe con i metodi previsti dalla legge?

La risposta a queste domande non è affatto scontata. Per poter provare a rispondere occorrerà, innanzitutto, capire lo scopo della detenzione carceraria e l’importanza del lavoro nella società.  

Brevi cenni storici sulla natura della pena

La pena ha assunto nel tempo uno scopo mutevole. Se inizialmente veniva comminata come “una sorta di castigo morale” con il passare dei secoli tale “ingiustizia necessaria” ha assunto funzioni diverse. Dapprima la pena è stata vista come una sorta di corrispettivo del fatto commesso (c.d. carattere retributivo) ove ad ogni dolore causato corrispondeva un “dolore” di pari peso da infliggere a colui che aveva commesso l’illecito.

A questa visione strettamente personalistica della pena, si è andata gradualmente sostituendo, almeno in parte, una visione  general-preventiva: il condannato esibito al popolo dove scoraggiare il popolo stesso dal commettere le medesime azioni.   

In tempi più recenti, infine, ha preso piede una terza teoria (c.d. special – preventiva) sulla natura della pena che riconosce il fatto commesso dal detenuto come una sorta di colpa della società. La pena, in questo caso, si cuce sul soggetto al fine di evitare la recidiva. 

La funzione della pena in Italia

Benché queste teorie sulla natura della pena siano state formulate in tempi e contesti differenti, mai nessuna di loro ha davvero preso il sopravvento sull’altra. Molti Paesi, tra cui l’Italia, hanno preferito conservare le varie funzioni della pena così da creare un sistema misto.

Da un lato la pena funge da esempio e punta a scoraggiare gli altri individui della società a compiere il medesimo fatto, dall’altro essa mira anche a rieducare il detenuto così da evitare che lo stesso possa nuovamente ritrovarsi in carcere.

Funzione della pena e diritto al lavoro

Tralasciando la pena come esempio e monito per gli altri e concentrandosi sulla natura rieducativa della pena, la prima correlazione che viene in mente è quella con il lavoro.

Se nelle società moderne uno degli scopi primari della pena può essere individuato nel riformare il detenuto al fine di farne un cittadino attivo cosa c’è di meglio che renderlo un lavoratore?  

Come e se il lavoro può renderci liberi?

Nella Costituzione italiana, il lavoro ha un ruolo assolutamente centrale. L’articolo 1 colloca il lavoro a “fondamento della repubblica” impegnandosi a promuovere le condizioni che rendono effettivo l’esercizio di questo diritto – dovere riconosciuto a tutti i cittadini (cfr. l’art. 4 Cost.).

A quegli stessi cittadini – lavoratori, la costituzione, in cambio della loro prestazione, promette una retribuzione adeguata per assicurare a se stessi e alla propria famiglia una vita dignitosa.  

“Il lavoro rende liberi”: così recitava una delle insegne tristemente più famose del secolo breve. Oggi, forse, dovremmo chiederci “come e se il lavoro può renderci liberi?”

Molti detenuti imparano un mestiere proprio in carcere e una volta usciti tendono a non continuare a delinquere diventando degli elementi attivi della società.  

Per avvalorare quanto sopra si può prendere a riferimento il carcere di Bollate. Molti detenuti svolgono attività sia all’interno delle mura carcerarie che all’esterno avendo di fatto un ristorante gestito interamente dai detenuti aperto a clienti posti in stato di libertà. In questo carcere si stima che i detenuti lavoratori si stagliano intorno al 60%, mentre nel paese la media è di circa del 4 %. Giorgio Leggeri, direttore attuale del carcere, ha affermato che il tasso di recidiva è del 17% a fronte della media nazionale del 70%. È evidente che nel sistema della recidiva il lavoro ha un ruolo fondamentale e può essere la strada per essere veramente liberi.

In un mondo ideale chi esce dal penitenziario e ha scontato la sua pena dovrebbe essersi “purificato”, almeno nella visione del legislatore.  Ma certe etichette ti si attaccano addosso.

Quante aziende sarebbero pronte ad assumere ex detenuti?

Non importa la gravità del fatto commesso e nemmeno che la pena sia stata scontata. Conta l’immagine e conviene eliminare il problema alla radice. Gli ex  detenuti, una volta usciti dal carcere, non hanno vita facile e proprio quel lavoro che li aveva salvati potrebbe finire per trasformarsi in una nuova condanna senza fine.

Un caso concreto

Nel 2019 una società di raccolta dei rifiuti pugliese, dopo aver scoperto che un proprio dipendente tra il 1989 e il 1994 aveva commesso un reato di mafia, ha deciso di licenziarlo pur avendo il medesimo dipendente scontato la sua pena.

Il licenziamento di questo dipendente ha dato il via ad una questione giudiziaria che si è conclusa solo nel 2024 con l’ordinanza n. 4458 della Cassazione.  La Cassazione, avvalorando la tesi della Corte d’appello, da un lato, ha sancito il diritto del pregiudicato a reinserirsi nella società per mezzo di un lavoro onesto, dall’altro ha negato l’esistenza di un diritto dell’impresa di licenziare un lavoratore basandosi unicamente sul fatto che lo stesso aveva commesso un reato circa 30 anni prima. 

A parere della Corte, inoltre, una responsabilità disciplinare si sarebbe potuta avere solo se il rapporto di lavoro si fosse instaurato nello stesso periodo in cui il lavoratore commetteva tali reati e non dopo.

Un’ipotesi in cui, a parere della Corte, è possibile procedere al licenziamento del dipendente si avrebbe nel caso in cui il fatto commesso sia antecedente all’assunzione ma la condanna sia intervenuta dopo l’inizio del rapporto di lavoro.

Un’ulteriore ipotesi in cui l’impresa potrebbe essere legittimata a irrogare la massima sanzione è se il lavoratore svolge un ruolo tale da poter direzionare le scelte societarie implicitamente verso interessi mafiosi. Tale casistica, però, non era rinvenibile all’interno del caso in esame essendo il lavoratore un autista del mezzo di raccolta e, pertanto, non dotato di alcun potere gerarchico di direzione.  

La Cassazione ha, quindi, condannato l’azienda alla reintegra del lavoratore e al versamento delle retribuzioni perdute dal momento del licenziamento al momento della reintegra.

I precedenti penali sono causa di licenziamento anche se accaduti precedentemente all’assunzione per lo svolgimento di un lavoro?

Non c’è una risposta certa. Se, almeno moralmente, la risposta è no, la verità è che dipende.

Ex detenuti e lavoro. È possibile il reinserimento sociale?

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