Dl  Fiscale. Rimborsi per trasferte dei lavoratori dipendenti (2)

I  commi da 81 a 83 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 sono intervenuti sul tema delle trasferte e delle missioni lavorative, introducendo modifiche alle disposizioni che regolano il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente.

Una tra le novità riguarda l’integrazione dell’articolo 51, comma 5 del TUIR, con l’introduzione di una nuova disposizione che stabilisce che i rimborsi delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21), non vengono considerati come reddito imponibile, a condizione che il pagamento sia avvenuto attraverso bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento tracciabili.

Questa modifica si inserisce nel contesto normativo che disciplina l’imposizione fiscale e previdenziale delle trasferte, introducendo criteri distinti in base alla modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti – che può essere a forfait, a rendiconto analitico, oppure in forma mista (parte forfetaria e parte analitica).

Come previsto dalla normativa vigente, per le missioni fuori dal comune di residenza del lavoratore si applica un importo forfetario di esenzione fiscale pari a 46,85 euro giornalieri, che sale a 77,46 euro per le trasferte internazionali.

Tali soglie di esenzione si calcolano escludendo le spese di viaggio e trasporto. Qualora il datore di lavoro rimborsi anche i costi di vitto o alloggio, oppure fornisca gratuitamente tali servizi, i limiti si riducono di un terzo. Se entrambe le voci – vitto e alloggio – vengono rimborsate o fornite, l’importo esente si riduce di due terzi.

Nel caso in cui le spese siano rimborsate analiticamente per trasferte fuori dal comune, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, oltre ad altre spese anche prive di giustificativo, purché sostenute durante la missione e nel limite massimo giornaliero di 15,49 euro, che aumenta a 25,82 euro in caso di missioni estere.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti all’interno del comune, l’esenzione è ammessa solo per i rimborsi di spese di trasporto supportati da documentazione emessa dal vettore.

La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, fermo restando l’utilizzo del plafond forfetario, l’esclusione dal reddito si applica solo se il pagamento delle spese di vitto, alloggio e trasporto — per quanto riguarda gli autoservizi pubblici non di linea — sia avvenuto con strumenti tracciabili.

In sostanza, le spese forfetarie continuano a non essere soggette a requisiti specifici sulla modalità di pagamento, fatta eccezione per quelle tipologie di costi elencate esplicitamente nella norma.

Tra le spese escluse dall’obbligo di tracciabilità rientrano invece i trasporti effettuati con mezzi pubblici di linea, come treni, aerei, autobus e metropolitane.

Infine, è da sottolineare che la legge di bilancio non ha distinto tra spese sostenute in Italia o all’estero: le regole previste valgono indistintamente per entrambe le situazioni.

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