Distacco fittizio ne risponde l’azienda. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23921/2020 ha disposto la responsabilità di un’azienda come truffa ai danni dello stato, di cui al comma 2 dell’art. 640 c.p., ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in quanto aveva utilizzato dei lavoratori distaccati formalmente assunti su una società fittizia.
I giudici sottolineano che la truffa ai danni dello stato si concretizza nel risparmio contributivo e previdenziale conseguito dalla società attraverso il distacco fittizio dei dipendenti. Si legge infatti nella sentenza che le condotte contestate “non possono che rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 640 comma 2 del c.p., in quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno agli entri previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, del tutto differente da quella del mancato rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori”.
Fonte: Corte di Cassazione
Distacco fittizio ne risponde l’azienda

