Discriminatorio il mancato rinnovo nel periodo di gravidanza. Considerata discriminatoria la scelta, al fine della gravidanza, di non rinnovare il contratto di lavoro qualora l’unica non aver subito il rinnovo è la suddetta risorsa. Questa è la decisione a cui è arrivata il Tribunale di Roma alla fine della procedura antidiscriminatoria prevista dal D.Lgs 216/2003.
La decisione del giudice trova la sua ragione in base a quanto lamentato dalla lavoratrice ovvero di essere stata l’unica a non aver ottenuto il rinnovo del contratto all’interno di un gruppo significativo di colleghi. Questa condotta, secondo la lavoratrice, ha inevitabilmente integrato una condotta discriminatoria basata sul genere o una condotta discriminatoria indiretta.
Accettata la ricostruzione fatta dalla richiedente, il Tribunale ha affermato che il presunto autore al fine di dimostrare di non aver tenuto una condotta disdicevole, avrebbe dovuto provare quanto appena detto. Non avendo fornito sufficienti prove per avvalorare una tesi contraria l’organo giurisprudenziale ha condannato il presunto autore al risarcimento del danno in misura delle retribuzioni perse dalla data di cessazione dell’astensione obbligatoria fino alla fine della proroga degli altri contratti del lavoro
Discriminatorio il mancato rinnovo nel periodo di gravidanza

