Disciplina dei rapporti tra le indennità NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale. L’INPS, con il messaggio n. 1800 del 28/04/2022, è intervenuto nuovamente in merito ai rapporti intercorrenti tra la prestazione di disoccupazione NASPI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, a seguito di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017.
Sulla base di quanto stabilito dell’art. 16 del sopracitato Decreto Legislativo, il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 16, stabilisce che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Di conseguenza, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolge il servizio civile universale, non è tenuto ad effettuare all’Istituto Previdenziale alcuna comunicazione inerente lo svolgimento del servizio civile e l’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
Inoltre, la circolare in oggetto, precisa che le indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di concomitante svolgimento del servizio civile, possono essere, su istanza di parte, riliquidate da parte delle Strutture territorialmente competenti
Potranno essere riliquidate retroattivamente con il solo limite dei rapporti già ‘’esauriti’’ per effetto di una sentenza passata in giudicato oppure, quanto alla NASpI, per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione.
Per ciò che concerne la DIS-COLL, invece l’INPS specifica che il termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale.
Disciplina dei rapporti tra le indennità NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale

