25 Aprile 2024

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Dipendenti in smart working reintrano nella base di computo

Dipendenti in smart working reintrano nella base di computo. Il Ministero con l’interpello n. 3/2021 fornisce risposta al quesito avanzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla esclusione o meno dalla base di computo per il collocamento obbligatorio, ai sensi della legge n. 68/99, dei dipendenti che prestano l’attività lavorativa in modalità smart working.

L’istanza presentata prende avvio dalla previsione contenuta nell’articolo 23 del d.lgs. 80/2015 che prevede l’esclusione dei lavoratori svolgenti l’attività in telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolati normative ed istituti.

Da tale previsione ne deriva l’esclusione dalla base di computo, ai fini delle assunzioni obbligatorie, dei lavoratori ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro ovvero l’esclusione parziale in maniera proporzionale all’orario di lavoro svolto in telelavoro. In vista delle analogie riscontrabili tra il telelavoro e lo smart working, a parere dell’istante, si ritiene possano seguire le medesime regole ai fini dell’esclusione dalla base di computo per il collocamento obbligatorio anche dei lavoratori in smart working.

Il Ministero evidenzia che una disposizione analoga all’articolo 23 non si rinviene nella legge n. 81/2017 che, pertanto, escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale per qualsiasi finalità.

Inoltre, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/99 avendo carattere tassativo non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il carattere di specialità della legge n. 68/99 è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2210/2016 prevalendo quindi su quelle di carattere generale e nella quale viene sancita anche la priorità applicativa della legge n. 68/99.

Il Ministero evidenzia che i lavoratori agili rientrano a pieno titolo dall’organico aziendale in assenza di un’espressa previsione che preveda il contrario. Pertanto, i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

Fonte: Ministero del Lavoro

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