Differimento termini trattamenti salariali Covid-19. L’INPS con il messaggio n. 1008/2021 fornisce le istruzioni operative in merito al differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli 19-22-quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale e, infine, la cassa integrazione per gli operai agricoli, tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini sono scaduti il 31 dicembre 2020.
In particolare, si tratta delle domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Inoltre, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020, ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Premesso quanto sopra, i datori di lavoro che non avessero inviato l’istanza di accesso ai trattamenti potranno presentare domanda entro e non oltre il 31 marzi 2021.
Le domande già inviate e respinte con motivazione riconducibile alla tardiva presentazione non dovranno essere nuovamente proposte.
Per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai figli dell’accoglimento anche dei periodi decaduti potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
Infine, per coloro che non avessero ancora trasmesso i modelli SR41 e SR43 potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Fonte: Inps
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