Dichiarazioni rapporti di lavoro irregolari. L’INPS ha pubblicato la circolare n. 68 del 2020 con cui fornisce istruzioni in merito alla possibilità, introdotta dall’art. 103 del DL n. 34/2020, di presentare istanza all’Istituto al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.
L’istanza in questione deve essere presentata in via telematica attraverso la sezione apposita presente sul sito dell’INPS, a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020.
La dichiarazione di irregolarità può essere presentata dal datore di lavoro italiano, cittadino di uno Stato europeo oppure cittadino straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno, che eserciti una delle attività identificate da un codice ATECO presente all’interno dell’allegato al DL del 27 maggio.
Inoltre, l’ammissione alla procedura è condizionata all’attestazione, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione o bilancio, non inferiore a 30 mila euro annui.
Nel caso di lavoro domestico, il reddito non può essere inferiore a 20 mila euro (nucleo familiare con un solo percettore di reddito) o 27 mila euro (nucleo con più soggetti conviventi).
I datori di lavoro interessati presentano l’istanza dietro pagamento di un contributo forfettario del valore di 500€ per ciascun lavoratore. Sarà poi tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale che verrà determinato con apposito decreto del Ministero del Lavoro.
Dichiarazioni rapporti di lavoro irregolari

