Detrazioni d’imposta per figli a carico. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 207/2020 in merito alla fruizione delle detrazioni per figli a carico, di cui all’articolo 12 del TUIR, da parte di un soggetto fiscalmente non residente in Italia.
L’istante chiede se, pur essendo residente all’estero da diversi anni ma, presentando la dichiarazione dei redditi in Italia, possa avvalersi delle detrazioni per figli a carico.
Secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, l’istante non ha diritto alle detrazioni per figli a carico.
Nella risposta si legge che qualora il soggetto non sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato, in base gli articoli 2 e 3 del TUIR è soggetto passivo IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti nello Stato.
Il comma 3 dell’articolo 24 del TUIR indica quali siano le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra i quali non vi rientrano le detrazioni per carichi di famiglia, tra cui quelle per figli a carico.
In conclusione, l’Agenzia afferma che le detrazioni non spettano a meno che il reddito prodotto in Itali sia pari al 75% del reddito complessivo e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. È il c.d. regime dei “non residenti Schumacker” e per poter accedere alle stesse detrazioni e deduzioni IRPEF dei soggetti italiani è anche necessario che il soggetto abbia la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Detrazioni d’imposta per figli a carico

