Depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e legislazione sociale: i chiarimenti del Ministero

Con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 8/2016, già in vigore dal 6 febbraio, in tema di depenalizzazione di alcuni illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Oggetto di depenalizzazione, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del suddetto decreto, sono i reati puniti con pena pecuniaria, cioè delitti e contravvenzioni, sanzionati rispettivamente con la multa o l’ammenda.

Il Ministero del Lavoro precisa che “sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto, i reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1988 e le fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al Decreto”.

Inoltre, prosegue il Ministero, sono esclusi “espressamente dalla depenalizzazione i reati contemplati dal D.Lgs. 81/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. NE deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, conservano natura penale e pertanto continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore”.

Il Ministero ricorda, poi, che sono previsti due regimi sanzionatori distinti in ragione del momento in cui è stata commessa la violazione:

1) quello “intertemporale” per gli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto);

2) quello “ordinario” per gli illeciti commessi a partire dalla suddetta data (6 febbraio 2016).

Nel caso n. 1) si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto in commento.

Il primo dei suddetti articoli, ricorda il Ministero, “prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.

Si è, quindi, davanti ad un caso di applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative, che sostituiscono quelle penali. Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, è previsto che in tali casi la sanzione amministrativa pecuniaria non possa essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, trovano applicazione due distinti regimi sanzionatori.

Il primo ha natura penale e riguarda i casi di omissione per un importo superiore a 10.000 euro annui, che continua ad essere punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad euro 1.032. Il secondo, invece, di natura amministrativa, riguarda i casi in cui l’omissione non sia superiore a 10.000 euro annui. In tale ultimo caso trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

Il datore non viene punito, in entrami i regimi di omissione, se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

Fonte: Ministero del lavoro

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