Denuncia di infortunio omessa o tardiva: modalità di sanatoria. Con nota n. 10202/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la fattispecie relativa all’omessa o tardiva denuncia di infortunio presso l’INAIL.
L’istituto sottolinea che, nel caso di specie, configurandosi in capo al datore di lavoro un illecito di natura omissiva del relativo obbligo di comunicazione, il datore stesso ha l’obbligo di inviare la relativa comunicazione per via telematica, alla sede INAIL competente per territorio, prendendo come riferimento il domicilio dell’assicurato.
In questi casi la competenza è individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta; quest’ultima si perfeziona nel momento in cui l’obbligo di comunicazione andava assolto, andandosi a configurare una coincidenza tra il luogo dell’illecito e il luogo di accertamento dello stesso.

