Decreto Sostegni-Bis: indennità una tantum. Il Decreto Sostegni-bis n. 73/2021 all’articolo 42 prevede per i soggetti già beneficiari delle indennità previste dal decreto-legge n.41/2021 l’erogazione di una indennità pari a 1600€.
La norma in questione riconosce una indennità onnicomprensiva nei confronti delle categorie di lavoro più colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si tratta dei:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che abbiamo involontariamente cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo. Inoltre, non devono essere titolari di pensione, né di un rapporto di lavoro dipendente, né tantomeno percettori di NASPI;
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 1° gennaio 2019-26maggio 2021 ma che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo l’asso temporale;
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1°gennaio-26 maggio 2021;
- Lavoratori dello spettacolo.
Per poter beneficiare delle ulteriori indennità previste dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 le domande dovranno pervenire all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite il modello predisposto dall’Istituto.
All’articolo 44 del decreto Sostegni-bis è prevista la proroga dell’indennità in favore di tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coivd-19.
Decreto Sostegni-Bis: indennità una tantum

