Decreto Irpef: le operazioni del sostituto di imposta

A partire dal mese di maggio, i sostituti di imposta riconosceranno il nuovo credito, stabilito dal comma 1 bis del dell’art. 13 del TUIR, introdotto dal Decreto Legge 66/2014.

Le modalità di riconoscimento del credito sono dettagliate all’interno dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 1 del citato Decreto Legge. Vediamo quali sono le operazioni che interessano il sostituto di imposta.

Per quanto attiene la spettanza e la determinazione del credito, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Il recupero del credito

Il credito, riconosciuto dal sostituto, sarà dallo stesso erogato al lavoratore e recuperato dall’ammontare complessivo delle ritenute effettuate dal sostituto di imposta in ciascun periodo di paga, c.d. monte ritenute. A questo punto, soprattutto per i datori di lavoro più piccoli, si apre il problema dell’incapienza del monte ritenute, infatti potrà accadere che questo non sia sufficiente alla compensazione del credito erogato al dipendente. In tal caso il sostituto di imposta, a differenza di altri strumenti simili, in cui in caso di incapienza del monte ritenute il credito non viene riconosciuto (per esempio i crediti da 730), riconoscerà comunque il credito e lo porterà a scomputo dei contributi previdenziali dovuti all’Inps. Questa ipotesi, specificatamente prevista dall’ultima parte del comma 5 dell’art. 1 del Decreto in commento, apre scenari finora inediti, infatti per la prima volta un’agevolazione di tipo fiscale andrà a essere scomputata dai contributi previdenziali. Ciò apre, dal punto di vista amministrativo, l’ingresso di tale credito anche all’interno dell’Uniemens per indicarne l’importo, e permettere il recupero da parte del sostituti di imposta.
Mentre questa operazione appare agevole per i dipendenti e gli iscritti alla gestione separata, che già sono inseriti nel tracciato uniemens, non sono invece inseriti altri soggetti, quali per esempio gli stagisti.

Come già anticipato dal Ministro dell’Economia, il recupero del credito sui contributi previdenziali non porta alcun danno per l’Inps. L’Istituto, infatti, ai sensi del successivo comma 6, recupera a sua volta i contributi non versati dalle ritenute dovute mensilmente all’erario, nella sua qualità di sostituto di imposta.

Scarica qui il testo del Decreto 66/2014 (fonte Gazzetta Ufficiale)

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