Decreto fiscale. Novità per le spese di trasferta, non tracciabili se all’estero (3)

Un nuovo ravvedimento per i contribuenti autonomi e i professionisti che aderiscono al concordato preventivo e nuovi criteri per le verifiche fiscali che limitano i blitz della Guardia di Finanza. Ma anche norme per consentire la deducibilità delle spese di trasferta fuori dall’Italia anche non tracciate. Il Senato ha dato il via libera definitiva al decreto fiscale senza modificare le novità introdotte alla Camera. E il testo è ora legge.

Sul ravvedimento di fatto si replica quanto già sperimentato lo scorso anno. Accettando la proposta dell’Agenzia delle Entrate, autonomi e professionisti potranno chiudere i conti arretrati con il Fisco per gli anni dal 2019 al 2023. Chi aderirà al concordato fiscale per la prima volta nel biennio 2025-2026, avrà la possibilità di “scudare” le annualità comprese tra il 2019 e il 2023. Chi invece ha già aderito l’anno scorso, potrà sanare il 2023, considerato che gli anni precedenti sono già emersi. Gli importi da pagare in via agevolata variano a seconda delle pagelle fiscali di ciascun contribuente, i cosiddetti Isa, e per gli anni del covid è previsto uno sconto del 30%.

L’altra norma di rilievo introdotta durante l’esame parlamentare riguarda i controlli tributari e chiede di motivare “adeguatamente” le verifiche di Agenzia delle Entrate e Gdf in aziende e studi professionali. In caso di accesso, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso dovranno essere “espressamente ed adeguatamente indicate e motivate” negli atti di autorizzazione e nei verbali, stabilisce la nuova norma. Si tratta di un adeguamento alla sentenza di condanna arrivata all’Italia a febbraio scorso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.


Sul fronte dei rimborsi in caso di trasferte il decreto ha invece stabilito l’applicazione della tracciabilità, che risultava impossibile in alcuni casi. La deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili sono valide. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Nel decreto è contenuto anche lo slittamento del versamento del pagamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari. Dal 21 luglio 2025 fino a 20 agosto 2025 ci sarà la possibilità di versare con una maggiorazione dello 0,4%.

I Comuni, poi, avranno più tempo per approvare la delibera sulle aliquote dell’Imu: se non lo hanno fatto entro il 28 febbraio potranno deciderle entro il 15 settembre. Una norma, poi, prevede il divieto di cumulabilità tra i benefici per i lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori che rientrano dall’estero e per i neo-residenti.

Fonte: Ansa

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