Decreto CIG: nuovi termini, sanatoria e le 4 settimane dopo aver interamente fruito delle prime 14.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020 il decreto legge n 52/2020, denominato “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. Come stabilito dall’art. 5 del provvedimento, il decreto entra in vigore lo stesso 16 giugno 2020.
Il decreto ha lo scopo di apportare delle correzioni a disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020, c.d. decreto rilancio, in particolare all’art. 1 sono presenti le novità afferenti gli ammortizzatori COVID:
- ammortizzatori sociali: possibilità di fruizione immediata delle 4 settimane per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane, senza dover attendere il termine del 1° settembre 2020. Il Legislatore torna quindi sul concetto di interamente fruito, che fa presagire uno spezzettamento delle domande delle successive 9 settimane (5+4); sul punto attendiamo la tanto agognata circolare Inps;
- Termini di presentazione delle domande per ammortizzatori Covid: fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione (termine decadenziale). In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore al predetto termine.
- Domande riferite a periodi di inizio sospensione o riduzione compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile: termine di presentazione, a pena decadenza, 15 luglio 2020;
- Sanatoria per errori o errata presentazione: i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti di integrazione salariale diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato. dall’amministrazione competente. Si considerano tempestive le domande presentate comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- Pagamento diretto: il comma 3 dell’art. 1 stabilisce che in caso di pagamento diretto il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, si applica il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, se tale data è posteriore ai predetti termini. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Voci insistenti e ben accreditate, parlano dell’idea dell’Esecutivo di presentare un maxi emendamento al decreto rilancio, attualmente in fase di conversione in legge, che sostanzialmente contenga tutte le novità introdotte dal decreto CIG. In questo caso assisteremmo all’utilizzo del decreto legge come forma di anticipazione dell’efficacia di un emendamento. Vedremo se queste voci saranno confermate.
La redazione