Dal 17 marzo chiusa la finestra per i Sostituti d’imposta

Si è chiusa la finestra a disposizione dei sostituti d’imposta per l’annuale trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai diretti interessati delle certificazioni uniche 2025. L’ultimo giorno utile era per quest’anno lunedì 17 marzo perché il 16 marzo, termine ordinario, cadeva di domenica.

Le certificazioni uniche, si ricorda, attestano i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, i redditi diversi, nonché i corrispettivi ricevuti per le locazioni brevi, percepiti dai loro assistiti. I dati si riferiscono al periodo d’imposta 2024.

Due le novità ”più significative”, in vigore dalla stagione dichiarativa 2025. Da quest’anno i sostituti d’imposta, grazie alle modifiche introdotte in tema di semplificazioni tributarie dal decreto ‘adempimenti, potranno fare a meno di inviare le certificazioni relative ai forfetari e ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio.

La seconda novità riguarda il termine per la trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che dal 2025 slitta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In pratica, sono concesse due settimane in più. Nulla di nuovo, invece, per le certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata, anche quest’anno potranno essere presentate entro il 31 ottobre, scadenza prevista anche per il 770.

In linea generale, devono presentare la certificazione unica all’Agenzia delle entrate coloro che, nel 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

Sono tenuti all’adempimento anche i soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, che hanno versato somme e valori senza applicazione della ritenuta alla fonte, ma per i quali è prevista la contribuzione Inps, come ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia oppure le università per i dottorati di ricerca.

Tra gli interessati, anche i titolari di posizione assicurativa Inail che devono comunicare, tramite certificazione, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. La certificazione unica 2025 è disponibile sul sito delle Entrate in due versioni: in formato ‘sintetico’, destinato ai lavoratori, e in formato ‘ordinario’, più ricco di informazioni, destinato all’Amministrazione finanziaria. Disponibili online, gratuitamente, anche i software di compilazione e di controllo.

Inoltre, per facilitare le minoranze linguistiche, come ogni anno, certificazione e istruzioni sono state tradotte e pubblicate anche in tedesco e sloveno. Il modello ‘sintetico’ può essere consegnato al lavoratore direttamente o inviato per posta. Il modello ‘ordinario’, invece, può essere presentato online direttamente dall’interessato utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

Il modello deve essere riadattato rispetto alla passata stagione dichiarativa per rimanere al passo con le sopraggiunte modifiche normative. In seguito alle novità della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, secondo cui il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa tramite ritenuta alla fonte dell’80% di quanto dovuto ai fini Irpef e imposte locali, è diventato più ricco lo spazio dedicato alle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri.

Viceversa, l’evoluzione della disciplina relativa al lavoro classificabile come ‘sportivo’ ha comportato un taglio delle codifiche rispetto alla Certificazione unica dello scorso anno. Largo al ‘bonus Natale’, l’indennità una tantum di 100 euro destinata, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro. Le modifiche al regime agevolativo per i lavoratori rimpatriati dal 2024 hanno comportato, invece, l’introduzione di nuovi codici identificativi.

Fisco oggi ricorda che i contribuenti titolari nel 2024 dei soli redditi di lavoro dipendente, comunicati dai loro sostituti d’imposta tramite certificazione unica 2025, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, sempreché sia stato effettuato correttamente l’eventuale conguaglio. Alle stesse condizioni, può non presentare la dichiarazione il titolare di sole più pensioni per le quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il ‘casellario delle pensioni’. Il contribuente esonerato, comunque, può sempre presentare la dichiarazione nel caso in cui abbia diritto a ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto ai dati trasmessi dal sostituto d’imposta.

(Fonte: Fisco Oggi)




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