Una delle novità nel modello di certificazione unica è data dalla nuova suddivisione dei redditi da lavoro dipendente. Ricorderà il lettore che l’anno scorso le istruzioni della certificazione unica portavano la grande novità della suddivisione dei redditi in funzione delle detrazioni applicabili. Tale suddivisione in caselle dei redditi, abbandonava la vecchia distinzione tra solo due caselle.
La necessità di passare a una netta suddivisione è figlia dell’esigenza di procedere alla corretta individuazione della detrazione o delle detrazioni spettanti al contribuente in automatico, tramite il 730 precompilato.
La necessità si rispecchia anche all’interno dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, che ulteriormente vengono suddivisi tra redditi derivanti da lavoro a tempo indeterminato e redditi derivanti da lavoro a tempo determinato. In caso di reddito fino a 8.000,00 euro, infatti, al contribuente spettano due diverse detrazioni denominate detrazioni minime, euro 690,00 per i rapporti a tempo indeterminato, ed euro 1.380,00 per i rapporti a tempo indeterminato. Al fine della corretta attribuzione è quindi necessario procedere con la suddivisione dei redditi.
Nella versione precedente della certificazione unica questa distinzione avveniva attraverso l’indicazione di un codice 1 o 2 nella casella immediatamente successiva a quella del reddito da lavoro dipendente e assimilato. Questa esposizione portava, però, alla compilazione di due certificazioni nel caso di concomitanza di due rapporti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Il fatto di ricevere due certificazioni, di cui la seconda molto spesso solo con l’indicazione della casella del reddito, ha generato molta confusione nei contribuenti, fatto che già l’anno scorso era stata evidenziata.
La certificazione unica 2016 porta la novità della presenza, per i redditi da lavoro dipendente e assimilato, di due caselle adiacenti, la 1 e la 2 dei “Dati Fiscali”, che indicano rispettivamente i redditi derivanti da rapporto a tempo indeterminato e determinato, superando così la necessità di ricorrere al multi-modulo per rappresentare queste situazioni. Tra l’altro l’anno 2015 è stato ricco di rapporti a tempo determinato trasformati in rapporti a tempo indeterminato, o di rapporti diversi successivi, anche in funzione dell’esonero contributivo, e quindi la novità espositiva è sicuramente molto utile.
Ricordano le istruzioni che “nel caso di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio, queste dovranno essere riportate nel punto 2, mentre in caso di erogazione di prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, queste dovranno essere riportate nel punto 1”.