In caso di scarto telematico delle comunicazioni è possibile per il soggetto obbligato effettuare un nuovo invio senza sanzioni.
Prima di vedere quali sono i termini utili affinché il soggetto obbligato possa procedere ad un nuovo invio dei flussi scartati, è utile ricordare quelli che sono i termini di presentazione:
- 7 marzo 2019: invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019;
- 31 marzo 2019: termine ultimo per la consegna della Certificazione Unica 2019 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- 31 ottobre 2019: invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato.
Se il soggetto obbligato, in caso di scarto telematico, procede ad effettuare un nuovo invio entro cinque giorni lavorativi successivi al 7 marzo non è soggetto a sanzioni.
In caso di scarto il sostituto deve, inoltre, verificare se lo stesso scarto riguarda l’intero flusso telematico (il soggetto obbligato dovrà procedere con un invio ordinario di tutte le CU) o singole Certificazioni (il soggetto obbligato dovrà procedere con un invio ordinario contenente le sole Certificazioni rettificate).

