Croce Rossa Italiana: richiamo alle armi. L’Inps con la circolare n. 13/2021, anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, precisa che i lavoratori dipendenti richiamati alle armi dall’Associazione della Croce Rossa Italiana non hanno diritto all’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 653/1940 poiché l’Associazione è esclusa dal novero delle Forze Armate.
La legge n. 653/90 ha introdotto il diritto alla conservazione dl posto del lavoro e la corresponsione di un’indennità per i lavoratori dipendenti che vengano richiamati alle armi nelle Forze Armate.
Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana è un corpo volontario ausiliario delle Forze Armate ma non fa parte integrante di queste ultime. Infatti, il D.Lgs. n.66/2010, in merito all’Associazione della CRI precisa che il Corpo Militare della CRI è un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate confermano la non appartenenza dello stesso alle Forze Armate.
La stessa Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ha evidenziato che la Croce Rossa essendo un’Associazione privata opera come un movimento volontario di soccorso alla stregua di una Onlus. Il personale volontario appartenente al Corpo miliare della CRI non si può ritenere appartenente a quello delle Forze Armate.
Infine, anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato ha avuto l’effetto di portare ad una nuova configurazione giuridica da cui ne discende la privatizzazione del rapporto di impiego del personale in questione.
Pertanto, ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi dalla Croce Rossa Italiana non spetterà l’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 653/90.
Fonte: Inps
Croce Rossa Italiana: richiamo alle armi

