Criteri di accesso ai trattamenti di assegno di integrazione salariale. Con la circolare n.28 del 17/02/2021, vengono definiti i criteri per poter accedere al trattamento di assegno ordinario erogati dal fondo di integrazione salariale.
Tramite tale atto, si è cercato di fornire istruzioni relativamente alla gestione delle domande. In riferimento al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni, per le aziende rientranti nel campo di applicazione del fondo di integrazione salariale, trovano applicazione le disposizioni secondo cui l’assegno ordinario spetta anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque addetti nel semestre precedente l’inizio del periodo di sospensione.
Riguardo a quanto appena detto, saranno considerate, per tale circostanza, le domande di coloro che non hanno già richiesto la misura economica. Per coloro che ne hanno già fatto richiesta in precedenza, rimangono le disposizioni fornite in precedenza.
Criteri di accesso ai trattamenti di assegno di integrazione salariale

