Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Con l’istanza di interpello n. 85 del 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, a seguito di due quesiti posti dall’istante, concernenti:
- La tassabilità del credito d’imposta
- La possibilità di compensare il credito d’imposta tramite il modello F24, con indicazione nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo all’anno d’imposta in cui il credito è maturato, o se in alternativa, l’utilizzo del credito debba essere ripartito tra titolare e collaboratore familiare, e quindi, in compensazione nei rispettivi modelli F24.
In merito al primo quesito, relativo alla rilevanza fiscale, l’Agenzia delle Entrate prende come riferimento la circolare n. 34/E del 2016 precisando che “In assenza di espressa previsione normativa il credito d’imposta in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa”.
Trattandosi di contributo rientrante nella categoria dei contributi in conto impianti, la rilevanza fiscale si basa sul principio di competenza.
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla fruibilità del credito da parte del collaboratore familiare, l’Agenzia delle Entrate osserva che, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in esame è attribuito alle imprese che acquisiscono nuovi beni strumentali. Come chiarito dalla stessa Agenzia nella circolare n. 34/E del 2016, sono destinatari del beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Per quanto concerne il trattamento fiscale dei redditi prodotti dall’impresa familiare prevede che il relativo reddito sia imputato al titolare imprenditore e ai familiari collaboratori, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Per il trasferimento dei crediti d’imposta delle società di persone ai propri soci, l’Agenzia delle Entrate afferma che possono essere trasferite le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società.
Il trasferimento non si configura come una cessione del credito d’imposta ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e si chiarisce, inoltre, che i soci potranno utilizzare la quota di credito assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.
Tali considerazioni si applicano anche per il caso in esame, estendendosi le previsioni per le società di persone anche per le imprese familiari, potendosi attribuire al collaboratore, sulla base della partecipazione agli utili, il credito d’imposta in oggetto. Il collaboratore potrà utilizzare la quota assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno

