Corte di Cassazione sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022, stabilisce che la responsabilità della sicurezza degli studenti in sede di tirocinio o stage formativo resta sempre in carico del titolare dell’azienda ospitante e non del soggetto promotore. Il datore di lavoro che non osserva gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (nel caso in esame sono stati violati l’obbligo di valutazione dei rischi, l’informazione – formazione e la mancata fornitura dei mezzi di protezione) risponde del delitto di lesione personale colposa.
Il caso analizzato riguardava il grave infortunio ad una mano di una studentessa dell’Università di agraria durante lo svolgimento del tirocinio curriculare presso un’azienda vinicola.
Nel giudizio per tale infortunio promosso dall’impresa ospitante, quest’ultima aveva sostenuto che la responsabilità per la sicurezza della tirocinante gravasse sull’Università promotrice del tirocinio. Inoltre, l’imprenditore contestava il comportamento abnorme della studentessa, la quale avrebbe tenuto lei stessa un comportamento pericoloso per la propria incolumità.
La Corte di Cassazione, richiamando la legge n. 81/2008, ha smentito la tesi difensiva, evidenziando anche che il richiamo al comportamento abnorme della persona vittima di infortunio è del tutto irrilevante in quanto la carenza delle necessarie forme di tutela determinano un ampliamento della sfera di rischio causato dall’inerzia del datore di lavoro.
Corte di Cassazione sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022

