Corte di Cassazione: Sentenza 26 aprile 2022 n. 13063. La Corte di Cassazione è intervenuta nel merito di un licenziamento per giusta causa di un dipendente dovuto all’accertamento dello svolgimento di attività extralavorativa a favore di terzi durante un periodo di assenza per malattia e a seguito della sua assenza alle visite di controllo medico domiciliare.
La Corte d’Appello ha ritenuto illegittimo tale licenziamento e, a seguito del ricorso da parte del datore di lavoro, anche la Cassazione, con la sentenze 26 aprile 2022, n. 13063, si è pronunciata a favore del lavoratore.
Con riferimento alla prima contestazione, la Corte ha affermato che non esiste un divieto assoluto per il lavoratore di svolgere attività anche in favore di terzi durante l’assenza per malattia. Ha inoltre affermato che, nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo, l’onere di provare che l’attività extralavorativa ha potuto pregiudicare la guarigione o ritardare il rientro in servizio del dipendente grava sul datore di lavoro.
In merito alla seconda questione, è stato riscontrato in giudizio che il CCNL colpisce con la sanzione conservativa una condotta più grave di quella contestata al dipendente. Le ripetute assenze alle visite di controllo si sarebbero dovute intendere come una mancata comunicazione di diverso domicilio da parte del lavoratore.
A fronte di ciò la Corte ha annullato il licenziamento, escludendo il licenziamento disciplinare e confermando la reintegrazione del dipendente licenziato insieme alla corresponsione di un risarcimento pari a 12 mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
Corte di Cassazione: Sentenza 26 aprile 2022 n. 13063

