Corte di Cassazione: rifiuto del lavoratore in caso di trasferimento. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n.7392 del 7 marzo 2022 si pronuncia in merito al rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione nell’ipotesi di trasferimento in violazione dell’art. 2103 c.c.:
“In ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se risulti contrario a buona fede”.
Corte di Cassazione: rifiuto del lavoratore in caso di trasferimento

