Corte Costituzionale: inabilità permanente del lavoratore. La Corte Costituzionale ha affermato la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 38/2000 nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando è aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato all’integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni e non all’integrità psicofisica completa.
Nella sentenza n. 63/2021 la Corte evidenzia che l’articolo 13, comma 6 del D.lgs. n. 38/2000 rappresenta il passaggio da un sistema assicurativo incentrato sulla capacità lavorativa generica ad una disciplina INAIL di matrice civilistica che tiene conto del danno biologico.
Secondo la Corte, il secondo periodo dell’art. 13, comma 6 del D.lgs. n. 38/2000 presenta un elemento dissonante poiché non tiene conto della tecnica prescelta (“la formula Gabrielli”) per valorizzare l’eventuale maggior peso della patologia concorrente nel caso in cui, in base al t.u. infortuni, fosse stato erogato un indennizzo.
Pertanto, si evidenzia un vulnus ai danni dell’assicurato che si vede privato di una piena stima del danno biologico e di conseguenza il secondo periodo dell’articolo 13, comma 6, viene dichiarato illegittimo. In tali casi il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono stimati che vanno ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica sui si riverbera la patologia concorrente.
Corte Costituzionale: inabilità permanente del lavoratore

