Corte costituzionale e il trasferimento del lavoratore. La Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2020 interviene nell’ambito del lavoro affermando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, l. n. 183/2010, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che dal deposito del ricorso in cancelleria del tribunale in funzione del giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione ed arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa.
La sentenza nasce dalla vicenda di un lavoratore disabile il quale aveva impugnato il trasferimento presso una sede aziendale in una Regione diversa, attraverso un ricorso di urgenza ex art. 700 cpc, ma non aveva promosso il giudizio di merito nei 180 giorni successivi. Di conseguenza, il Tribunale di Catania ha provveduto a sollevare la questione di illegittimità dell’art. 6 della legge n. 604/1966 in quanto determinante una discriminazione di trattamento, poiché impediva al dipendente, per un aspetto formale, di ottenere una decisione rispetto a quanto proposto con urgenza.
La Corte, infatti, ritiene che la mancata previsione del ricorso cautelare quale atto idoneo se proposto nei termini di decadenza, ad impedire l’inefficacia della impugnazione extra giudiziale si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 13 della Costituzione. Inoltre, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza la perdita di efficacia della impugnativa di un trasferimento, nonostante la tempestività del ricorso cautelare ex art. 700 cpc.
Di conseguenza, la tutela cautelare non può avere un trattamento diverso e peggiore rispetto agli altri sistemi di composizione delle liti di lavoro.
Fonte: Corte costituzionale
Corte costituzionale e il trasferimento del lavoratore

