Con la circolare n. 75/2023, l’Inps ha fornito nuovi chiarimenti relativamente ai contratti a prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
L’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è pari a 15.000 euro, superati i quali non sarà più possibile accedere al contratto a prestazione occasionale.
A decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della norma di riferimento, il Decreto Legge n.48/2023, potranno accedere al contratto a prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, e le cui attività economiche rientrano tra i codici Ateco2007.
In relazione alla registrazione del contratto a prestazione occasionale per gli utilizzatori che svolgono le attività economiche per cui è previsto l’accesso al servizio, l’Inps chiarisce come sarà implementata la nuova classificazione per le “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, a partire dal 9 agosto 2023.
Contratti a prestazione occasionale: nuovi chiarimenti Inps.

